Tar Brescia Sentenza n. 1161/17 – Certificati medici rilasciati dai MMG
Il certificato medico rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità del soggetto cui è stato rilasciato”.
FATTO E DIRITTO: Con ordinanza cautelare n. 270/2014 è stata motivatamente respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato (annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto con il datore di lavoro), valorizzando la non utilizzabilità del certificato medico esibito successivamente dal ricorrente, seppure autentico,in quanto certificato redatto dal medico in qualità di libero professionista e non nell’esercizio dell’attività di medico convenzionato con l’ASL, circostanza quest’ultima che sola consente di attribuire ai certificati rilasciati dai medici il valore di documento proveniente da organismo pubblico, idonei quindi a conferire certezza legale ad un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la data in cui la prestazione medica è stata effettuata. Il Tar di Brescia ha rilevato che la dichiarazione medica, redatta nella forma di cui è causa, ossia mediante l’utilizzo di un modulo “in bianco” (e non il modello utilizzato per la medicina di base dai medici convenzionati), quale espressione dell’attività libero professionale svolta dal sanitario al di fuori del regime di convenzione, non è considerata idonea a dimostrare la presenza del cittadino straniero in Italia. La certificazione medica può essere ritenuta comprovante i dati in essa contenuti se proveniente da una struttura pubblica,mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero professionista,in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale a un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la “data”della prestazione medica. Non può trascurarsi che il medico di medicina generale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il Sistema Sanitario Nazionale, se e in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che a esso lo lega. In altre parole, il certificato medico rilasciato dal“medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità del soggetto cui è stato rilasciato”).
Il certificato medico rilasciato dal “medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità del soggetto cui è stato rilasciato”.
FATTO E DIRITTO: Con ordinanza cautelare n. 270/2014 è stata motivatamente respinta la richiesta di sospensione del provvedimento impugnato (annullamento del contratto di soggiorno sottoscritto con il datore di lavoro), valorizzando la non utilizzabilità del certificato medico esibito successivamente dal ricorrente, seppure autentico,in quanto certificato redatto dal medico in qualità di libero professionista e non nell’esercizio dell’attività di medico convenzionato con l’ASL, circostanza quest’ultima che sola consente di attribuire ai certificati rilasciati dai medici il valore di documento proveniente da organismo pubblico, idonei quindi a conferire certezza legale ad un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la data in cui la prestazione medica è stata effettuata. Il Tar di Brescia ha rilevato che la dichiarazione medica, redatta nella forma di cui è causa, ossia mediante l’utilizzo di un modulo “in bianco” (e non il modello utilizzato per la medicina di base dai medici convenzionati), quale espressione dell’attività libero professionale svolta dal sanitario al di fuori del regime di convenzione, non è considerata idonea a dimostrare la presenza del cittadino straniero in Italia. La certificazione medica può essere ritenuta comprovante i dati in essa contenuti se proveniente da una struttura pubblica,mentre nega tale forza al documento redatto dal medico libero professionista,in quanto esso non appare suscettibile di conferire certezza legale a un elemento essenziale secondo la previsione del legislatore, ossia la “data”della prestazione medica. Non può trascurarsi che il medico di medicina generale è legato all’Azienda Sanitaria e rappresenta, dunque, il Sistema Sanitario Nazionale, se e in quanto agisca nei limiti del regime di convenzione che a esso lo lega. In altre parole, il certificato medico rilasciato dal“medico di famiglia” può ritenersi documento proveniente da una struttura pubblica (e cioè l’ASL con cui lo stesso risulta convenzionato) se il richiedente lo stesso abbia provveduto alla propria iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale e, dunque, il certificato sia stato rilasciato secondo le specifiche modalità previste dalla normativa che disciplina l’assistenza medica di base, le quali sono idonee ad attribuire data certa al documento. Al contrario, la prescrizione medica con diagnosi rilasciata da un medico, seppur convenzionato, ma a favore di un soggetto non iscritto al servizio sanitario nazionale redatto su carta bianca, deve ritenersi equiparabile a un certificato rilasciato in regime di attività libero-professionale e, dunque, inidoneo ad attribuire certezza alla data del suo rilascio oltre che all’identità del soggetto cui è stato rilasciato”).
Marcello Fontana-Ufficio Legislativo FNOMCeO