Pubblicato il DECRETO N. 10 DEL 09/02/2018 che regolamenta l’avvio delle attività degli studi professionali e degli ambulatori odontoiatrici, medici e delle altre professioni sanitarie e le procedure di rilascio delle autorizzazioni.
Sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per l’esercizio in regime privatistico delle attività sanitarie e socio-sanitarie
- studi medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie, singoli o associati, polimedici o società tra professionisti regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183, che utilizzano apparecchiature elettromedicali e/o esercitano attività o procedure chirurgiche
- ambulatori medici, odontoiatrici e delle altre professioni sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, anche riabilitativa e di diagnostica strumentale, non rientranti nelle sottoelencate fattispecie:
– servizi diagnostici terapeutici ad alta tecnologia di radiologia con intensità radiogena maggiore di duecento Kev, tomografia assiale computerizzata (TAC), risonanza magnetica nucleare (RMN), tomografia ad emissioni di positroni (PET), TAC-PET, adroterapia, radioterapia, litotrissia;
– prestazioni di assistenza specialistica di diagnostica di laboratorio;
– centri per la procreazione medica assistita.
Gli studi professionali e gli ambulatori, medici e chirurgici devono possedere i requisiti minimi previsti dalla DGRC 3958/2001 e s.m.i. da riferirsi a tutte le strutture, sanitarie e socio-sanitarie, aperte al pubblico e non agli studi privati, singoli o associati.
Si definiscono:
- L’ambulatorio (complessità organizzativa di risorse umane e tecnologiche) per cui è richiesta la designazione di un responsabile sanitario
- Lo studio medico privato (in cui il professionista, singolo o associato, esercita personalmente ed in regime di autonomia l’attività sanitaria) per cui non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario
- Lo studio polimedico privato, non aperto al pubblico (in cui più professionisti, anche di discipline specialistiche diverse, esercitano la propria attività professionale in maniera autonoma e indipendente dagli altri) per cui non è richiesta la nomina di un responsabile sanitario