Privacy, il diritto alla riservatezza in ambito sanitario

Il concetto di privacy assume connotazioni diverse, specie se si tratta di ambito giornalistico e mediatico. In sanità, la privacy comprende la protezione dei dati personali della persona riguardanti il suo stato di salute e la modalità di trattamento. Ogni cittadino che accede ad una struttura sanitaria per visite, esami o ricoveri necessita infatti che gli venga garantita l’assoluta riservatezza, nel rispetto dei suoi diritti fondamentali e della sua dignità.
Le leggi sulla privacy sono contenute nel codice sulla privacy approvato dal decreto legislativo 196/2003, che al suo interno contiene tutte le disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, già in vigore nelle leggi precedenti. Il codice garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e della libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. Inoltre, obbliga al rispetto del principio di necessità nel trattamento dei dati, riducendo così l’utilizzo a finalità specifiche e ben stabilite.
Il codice della privacy distingue i dati in:

  • dati personali: qualunque informazione relativa a una persona fisica
  • dati sensibili: i dati personali che rivelano l’origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l’adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale.

In ambito sanitario, per dati personali si intendono quelli che fanno riferimento allo stato di salute e alla vita sessuale, ovvero tutte le informazioni sulle condizioni psico – fisiche della persona. Comprendono anche i dati genetici, che riguardano i caratteri ereditari di un individuo e le fotografie scattate durante un intervento chirurgico.
In sanità, la privacy entra in gioco in diverse situazioni. Oltre al trattamento dei dati personali, infatti, è importante che vengano garantiti:

  • la riservatezza durante i colloqui
  • la distanza di cortesia
  • che le notizie al pronto soccorso o nei reparti (sulla presenza o meno di una persona) vengano date solamente a persone legittimate (es. famigliari e conoscenti) previo accordo con l’interessato
  • il rispetto durante le chiamate in sala d’attesa: di norma non si dovrebbero chiamare le persone per nome, ma attraverso un numero ad esempio.

Queste sono situazioni in cui vi è un alto rischio di violare la privacy e l’operatore sanitario può essere per questo punito.
Soggetti coinvolti
Il codice della privacy identifica una serie di soggetti che hanno compiti e responsabilità definiti per legge e che intervengono nel processo di tutela dei dati personali:

  • titolare: la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo cui competono le decisioni sulla modalità del trattamento di dati personali;
  • responsabile: la persona fisica, giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente, associazione od organismo preposti dal titolare al trattamento di dati personali;
  • incaricato: le persone fisiche autorizzate dal titolare o dal responsabile a compiere operazioni di trattamento dei dati;
    interessato: la persona fisica cui si riferiscono i dati personali;
  • Garante: è l’autorità che tutela i cittadini in relazione all’uso da parte di soggetti pubblici e privati dei dati che li riguardano.
  • Trattamento dei dati

Per trattamento dei dati si intende qualsiasi operazione svolta con un elaboratore elettronico o meno, che riguarda operazioni di raccolta dati, registrazione, conservazione, elaborazione, diffusione, selezione.
I dati personali sono tutti quelli anagrafici ed economici, le immagini, i suoni e i codici identificativi riconducibili ad una persona. L’articolo 13 del codice della privacy stabilisce che, prima di procedere alla raccolta dati è necessario informare l’interessato dell’utilizzo dei suoi dati con finalità sanitarie.
Ogni individuo ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che lo riguardano.
Per quanto riguarda la comunicazione di dati sanitari (es. referti) a soggetti terzi, quali il medico curante o un familiare dell’interessato indicati da quest’ultimo, l’organismo sanitario deve specificare l’eventualità di tale comunicazione nell’informativa e deve acquisire uno specifico consenso dell’interessato al riguardo.
L’infermiere e il rispetto della privacy
L’infermiere, così come tutti gli operatori sanitari, se a conoscenza di notizie riservate riguardanti una persona, ha l’obbligo di non rivelarle, poiché va incontro non solo ad una violazione di norme giuridiche, ma anche ad una rottura del rapporto di fiducia infermiere – paziente.
Il codice deontologico dell’infermiere, infine, all’art. 26 cita: “L’infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza.”
Mentre all’art. 28: “L’infermiere rispetta il segreto professionale non solo per obbligo giuridico, ma per intima convinzione e come espressione concreta del rapporto di fiducia con l’assistito.”
Fonte: Nurse24.it

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