“La prescrizione a fini di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione è una diretta, specifica, esclusiva e non delegabile competenza del medico, che impegna la sua autonomia e responsabilità e deve far seguito ad una diagnosi circostanziata o ad un fondato sospetto diagnostico.
La prescrizione deve fondarsi sulle evidenze scientifiche disponibili (Cass.Pen.sez.IV n.37962/2012), sull’uso ottimale delle risorse e sul rispetto dei principi di efficacia clinica, di sicurezza e di appropriatezza. Il medico tiene conto delle linee guida diagnostico-terapeutiche accreditate da fonti autorevoli e indipendenti quali raccomandazioni e ne valuta l’applicabilità al caso specifico.
Il medico NON acconsente alla richiesta di una prescrizione da parte dell’assistito al solo scopo di compiacerlo.
Il medico NON adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile dalla comunità professionale e dall’ Autorità competente. Il medico non adotta e diffonde terapie segrete.”
Nella valutazione della responsabilità per la prescrizione di farmaci, il medico deve poter dimostrare che ha acquisito un valido consenso informato alla cura, che ha prescritto una cura idonea alla diagnosi accertata, che ha scelto tra le opzioni disponibili quella più sicura, efficace e idonea al caso, che ha escluso controindicazioni all’uso e interazioni potenzialmente pericolose con altre cure contemporaneamente assunte, che ha prescritto dosi corrette del farmaco e che ha monitorato il paziente per il rischio di comparsa di effetti collaterali.
Rispettate queste condizioni, un’eventuale danno causato dal farmaco non è imputabile al medico prescrittore, secondo la sentenza del 10 maggio 2001, Corte di Giustizia della Comunità Europea su causa C203/99.