Di Daniele Zamperini.
Confermata la condanna per falso ideologico di un medico sostituto che firmava le ricette a nome del titolare. Anche se non ci sono stati danni alla salute, si tratta di falso ideologico ( Cass. V Pen n.14681/2019 ).
Un medico in pensione sostituiva un collega firmando le ricette a suo nome applicando il suo timbro e apponendo una firma illeggibile.
Denunciato per falso ideologico dalla Corte di Merito, il medico sostituto di difendeva affermando che in realta’ lui si limitava a compilare prescrizioni su ricettari intestati al collega assente apponendo il timbro di quest’ ultimo e firmando con il proprio nome nelle vesti di sostituto.
Portava a difesa alcune circolari regionali che disciplinavano la materia disponendo che , il sostituto del medico convenzionato deve compilare le ricette sul ricettario del titolare apponendo il doppio timbro del titolare e del sostituto e la sola firma del sostituto.
Il medico veniva pero’ condannato, per cui ricorreva in Cassazione.
I giudici della Corte di Cassazione hanno ritenuto infondato il ricorso del medico in quanto la procedura attuata dallo stesso (unico timbro del titolare e firma illeggibile) era idonea a generare errore circa la figura dell’ emettitore della prescrizione, sia verso i pazienti che verso altri Enti o fruitori delle prescrizioni stesse, anche in ipotesi di successive contestazioni.
I reati di Falso:
Il falso materiale (che non e’ specificatamente attinente a questo caso) e’ un reato caratterizzato dalla presenza di un errore di forma in un atto e puo’ essere commesso da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio: chiunque, nell’esercizio di una professione sanitaria o forense… attesta falsamente in un certificato, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione ….Il delitto si consuma al momento del rilascio all’assistito e non quando questi lo abbia utilizzato.
Il falso ideologico si configura quando il giudizio diagnostico espresso nel certificato medico si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio stesso che siano non corrispondenti al vero e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione.
Per la commissione del reato e’ necessario che chi scrive il certificato abbia coscienza della sua falsita’, non c’e’ reato in caso di errore o di inganno da parte del paziente.
Daniele Zamperini