Ricetta Non Ripetibile, corretta modalità di compilazione

È di questi giorni la notizia secondo cui i Carabinieri del NAS, a seguito di un’ispezione condotta in una farmacia abruzzese, hanno rilevato, oltre ad altre irregolarità, la dispensazione di medicinali soggetti a prescrizione medica subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista (tabella 5 della farmacopea ufficiale), senza che sulla ricetta fosse indicato il nome e cognome del paziente o il codice fiscale. La Ricetta Non Ripetibile (RNR) è obbligatoria per tutti quei medicamenti con rischi potenziali di tossicità acuta e cronica, o di assuefazione e tolleranza, con conseguente possibilità di abuso da parte del paziente, o che comunque possono comportare rischi particolarmente elevati per la salute.
L’ordine dei farmacisti che ha ricevuto la segnalazione dai carabinieri ha, dunque, disposto la sospensione dell’iscritto dall’esercizio della professione di farmacista per 45 giorni.
È opportuno ricordare, a tal proposito, che il  D.lgs 219/2006 in attuazione della direttiva CE n. 2001/83 e 2003/94 relative alla prescrizione di medicinali per uso umano, introduce una serie di indicazioni vincolanti per i medici nella loro attività di compilazione della ricetta non ripetibile per farmaci ad uso umano.
In particolare, per evitare di incorrere nella violazione della normativa suddetta per le quali sono previste sanzioni amministrative molto pesanti (*), il medico NON DEVE MAI DIMENTICARE di indicare sulla ricetta, oltre al farmaco prescritto ed al suo nome, cognome e domicilio, il o nome e cognome oppure il codice fiscale del paziente, la data esatta di compilazione ed il luogo della stessa. La carenza di tali elementi comporta la NON VALIDITÀ’ della ricetta.
Riguardo alla questione se siano da indicare contemporaneamente il nome, cognome e codice fiscale, una nota di Federfarma ha chiarito che sulle ricette non ripetibili il codice fiscale viene apposto invece del nome e del cognome solo se richiesto dal paziente interessato.
 
(*) Ai sensi comma 9 dell’art. 148 D.lgs. 219/2006 IL MEDICO è soggetto alla sanzione amministrativa da 300 euro a 1.800,00 euro.

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