Assodato il principio dell’Accountability sul tema delle ricette, cioè della necessaria responsabilità e fiducia nel trattamento dei dati sensibili;
– stabilito che senza il controllo diretto di una persona addetta non è possibile lasciare le ricette incustodite in sala d’attesa e che
– non è sufficiente neppure che tali ricette siano ivi lasciate in busta chiusa se non c’è adeguata protezione verso gli abusi o gli errori;
– che non è possibile che le ricette siano consegnate a terzi non autorizzati;
– presupponendo che il lasciare le ricette brevi manu presso una farmacia possa lasciar sospettare, seppur compiuto con scopi candidamente di cortesia e quindi leciti, il dubbio di comparaggio e accaparramento di commissioni per una farmacia a spese di altri professionisti,
il Garante esprime il proprio parere alla luce del Regolamento, concertato con il Ministero della salute, relativo alla dematerializzazione.
Il Garante chiarisce che è consentito semplificare la comunicazione telefonica del numero di ricetta elettronica dal medico all’assistito e dall’assistito alla farmacia prevedendo che l’interessato (non può essere iniziativa del medico) possa delegare telefonicamente il medico prescrittore, al momento della compilazione della ricetta elettronica, all’invio del promemoria direttamente alla farmacia prescelta dallo stesso (e non suggerita dal medico).
L’invio degli estremi della ricetta direttamente alla farmacia potrà avvenire tramite l’invio di un messaggio di posta elettronica o attraverso una specifica funzionalità che sarà implementata sul Sistema TS, che consentirà di abbinare la singola prescrizione alla farmacia prescelta dall’interessato (al fine di agevolare l’attività dei medici, il sistema renderà disponibile una funzionalità per la ricerca e l’individuazione univoca della farmacia prescelta dall’assistito).
Attraverso tali soluzioni l’assistito che non abbia dimestichezza con strumenti informatici potrà così recarsi direttamente in farmacia e ritirare il farmaco, senza dover preoccuparsi di ricevere ed esibire alla farmacia il promemoria dematerializzato della ricetta.
Questo metodo risulta spesso gradito ai pazienti perché, soprattutto in questo periodo in cui risulta necessario limitare gli spostamenti delle persone, gli assembramenti ed i contatti tra pazienti negli studi medici, consente la possibilità alle persone più anziane o poco avvezze all’uso di strumenti di comunicazione un po’ più complessi (email) la praticità aggiuntiva di poter ritirare, negli ampi orari di disponibilità delle farmacie, i farmaci necessari demandando gli aspetti comunicativi alla collaborazione delle figure professionali di propria fiducia.
Tuttavia bisogna fermamente ricordare che in base all’art. 15 del codice deontologico dei farmacisti «il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere». Vanno dunque osservate alcune regole di base: è sempre preferibile inviare il promemoria al diretto destinatario della prescrizione; rispettare l’articolo 15 della legge 475/1968 che afferma il diritto del cittadino alla libera scelta della farmacia alla quale rivolgersi chiedendo al paziente, che non possa ricevere email, il consenso, seppur verbale e telefonico, all’invio della ricetta de materializzata presso l’indirizzo email della farmacia indicata dal paziente stesso; le ricette mediche possono essere lasciate presso farmacie purché in busta chiusa e responsabilmente custodite; se la ricetta viene ritirata da una terza persona, questa deve essere munita di delega (che non va ritirata dal farmacista).
Inviare le ricette in farmacia mediante email è quindi di per sé lecito, ma va fatto se non vi sono altri mezzi di comunicazione possibili e dopo il consenso esplicito del paziente e verso la sua farmacia di fiducia.
IL PARERE DEL GARANTE