Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020, n. 34, cosiddetto Decreto Rilancio, da poco pubblicato in gazzetta ufficiale, all’Art.74, dopo un periodo in cui non è più stato possibile ai Medici di Assistenza Primaria certificare verso l’INPS l’assenza per prevenzione Covid ai Pazienti fragili, modifica nuovamente l’articolo 26 del decreto-legge 17 marzo, n. 18, già corretto, per dubbi interpretativi, dalla legge 24 aprile 2020, prorogando fino al 31 luglio 2020 la tutela attiva dei lavoratori del settore privato, ed è riferito esclusivamente a quei pazienti che presentano una condizione di rischio derivante:
- da immunodepressione (congenita o acquisita) o
- da esiti da patologie oncologiche o
- dallo svolgimento di relative terapie salvavita
sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali (invalidità ai sensi della legge n. 104 del 1992) e consente esclusivamente ai pazienti con tali requisitil’assenza equiparata a malattia ai fini del trattamento economico.
Il testo corretto dalle suddette modifiche risulta dunque il seguente:
“Fino al 31 luglio 2020 per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero di cui all’articolo 87, comma 1, primo periodo, del presente decreto ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato. Nessuna responsabilità, neppure contabile, è imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi”.
Per quanto riguarda le patologie croniche e condizioni di particolare sensibilità al contagio da Sars-CoV-2 non contemplate nel decreto, come, ad esempio, le malattie croniche non trattate con farmaci immunosoppressori a carico dell’apparato respiratorio, dell’apparato cardio-circolatorio, il diabete mellito e altre malattie metaboliche (obesità con BMI > 30), l’insufficienza renale/surrenale cronica, le patologie associate a un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari), le epatopatie croniche, le patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici, il Medico Competente aziendale, come indicato dalla CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915 del 29/04/20, è la figura di riferimento più importante per riconoscere il rischio individuale ed indicare al Datore di Lavoro, avendo ricevuto dal lavoratore, la documentazione clinica delle patologie croniche di cui soffre e che ne determinano il rischio, le modalità appropriate per la prevenzione e la salvaguardia della sua salute. In particolare sarà necessario integrare il Documento di Valutazione del Rischio aziendale con azioni di prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e realizzare misure igieniche, organizzative e procedurali tali da garantire l’operato in piena sicurezza e che contribuiscano anche, eventualmente, al mantenimento al lavoro dei soggetti cosiddetti “fragili”.
Il DECRETO-LEGGE 19 maggio 2020 (DL Rilancio)
LA CIRCOLARE del Ministero della Salute n. 14915 DEL 29/04/2020