Indennità di accompagnamento: irrilevante mancanza dei segni di spunta nella domanda

Fonte Invaliditacivile.com:
Anche per la Suprema corte Cassazione attraverso la sentenza  n.14412/2019  risulta essere irrilevante la mancanza dei segni di spunta nella domanda per l’indennità di accompagnamento.
Infatti, nella presentazione  della domanda di accompagnamento la legge nulla dispone in merito al modello predisposto dall’INPS  che reca la dicitura persona impossibilitata a deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore” , oppure ” persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita”, prevedendo che sia barrata l’ipotesi ritenuta sussistente ma ,la spuntatura di una di dette ipotesi, non sembra affatto costituire requisito imprescindibile della domanda amministrativa in base alla norma suddetta.
Gli Ermellini, in tale circostanza, ritengono che la certificazione medica nella quale non sia barrata o biffata una delle suddette ipotesi non determina l’improcedibilità della domanda e quindi il venir meno del giudizio promosso innanzi al Giudice del Lavoro.
“Pur nella consapevolezza di voci difformi nell’ambito di questa Corte ( cfr da ultimo Cass ord. n. 17764/2018 , fatta salva l’eventuale sussistenza, nella fattispecie esaminata nel citato precedente , di circostanze di fatto diverse rispetto a quanto accertato nel caso qui in esame ) ritiene il Collegio che non sia necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall’INPS o l’uso di formule sacramentali al fine di integrare il requisito della necessaria presentazione della domanda, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura anche amministrativa si svolga regolarmente” .
Inoltre, il modello telematico non opera alcuna distinzione per quanto riguarda le prestazioni assistenziale da chiedere, ovvero se trattasi di pensione di inabilità , assegno o indennità di accompagnamento.
Ulteriore aggravante del caso censurata dalla S.C. risulta essere che segnatamente l’età del ricorrente ultra-ottuagenario consentiva di ritenere, in base ad un’interpretazione in buona fede della domanda , che fosse rivolta ad ottenere l’indennità di accompagnamento.
La sentenza della Cassazione n. 14412/2019

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