Nota fimmg sulla proroga disposta dal decreto legge “Sostegni” a favore dei lavoratori fragili:
L’art. 15 del Decreto legge n. 41/2021 (cd Sostegni) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 22 marzo e in vigore dal 23 marzo, proroga al 30 giugno 2021 quanto disposto dal Decreto Cura Italia (art. 26 comma2) a favore dei cosiddetti lavoratori fragili, e cioè che:
“…laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile…, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico- legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero ed e’ prescritto dalle competenti autorita’ sanitarie, nonche’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita’ o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.”
Il Medico di Assistenza Primaria che ha in carico un paziente rientrante nelle casistiche previste dalla norma e che dispone di documentazione attestante la condizione di rischio (Legge n. 104/1992 con riconoscimento di handicap grave oppure Legge n.104/1990 senza connotazione di gravità ma con condizione di immunodepressione o di patologia oncologica o di relativa terapia salvavita riportata nel verbale o in certificazione medico legale) può emettere certificazione INPS purché inserisca nella stessa gli estremi della pregressa documentazione medico-legale che permettano a chi riceve il certificato di verificare il possesso dei prerequisiti necessari.
Ricordiamo che la Legge di Bilancio 2021 aveva già prorogato la disposizione fino al 28 febbraio. Nel decreto Sostegni viene specificato che: “per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, così come modificato al presente articolo”.
Viene altresì prorogata al 30 giugno 2021 la disposizione in base alla quale i lavoratori fragili svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversamansione o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto (art. 26 comma 2-bis Decreto Cura Italia).
Segue l’articolo 26, commi 2 e 2-bis, come modificati dal Decreto Legge “Sostegni”:
Art. 26
(Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato)
2. Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita’ con connotazione di gravita’ ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, il periodo di assenza dal servizio e’ equiparato al ricovero ospedaliero ed e’ prescritto dalle competenti autorita’ sanitarie, nonche’ dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilita’ o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.
I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilità, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennità di accompagnamento. Nessuna responsabilita’, neppure contabile, salvo il fatto doloso, e’ imputabile al medico di assistenza primaria nell’ipotesi in cui il riconoscimento dello stato invalidante dipenda da fatto illecito di terzi. E’ fatto divieto di monetizzare le ferie non fruite a causa di assenze dal servizio di cui al presente comma.
2-bis. A decorrere dal 16 ottobre e fino al 30 giugno 2021, i lavoratori fragili di cui al comma 2 svolgono di norma la prestazione lavorativa in modalita’ agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attivita’ di formazione professionale anche da remoto.
Segue l’articolo 15 del Decreto Legge “Sostegni”
Art. 15
Misure a sostegno dei lavoratori in condizione di fragilita’
1. All’articolo 26, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, al primo periodo, le parole «Fino al 15 ottobre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalita’ agile ai sensi del comma 2-bis,» e, dopo il primo periodo e’ aggiunto il seguente: «I periodi di assenza dal servizio di cui al presente comma non sono computabili ai fini del periodo di comporto e, per i lavoratori in possesso del predetto riconoscimento di disabilita’, non rilevano ai fini dell’erogazione delle somme corrisposte dall’INPS, a titolo di indennita’ di accompagnamento.»;
b) al comma 2-bis, le parole «16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020» sono sostitute dalle seguenti: «16 ottobre 2020 e fino al 30 giugno 2021».
2. All’articolo 1, comma 481, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «28 febbraio 2021» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2021».
3. Per il periodo dal 1° marzo 2021 alla data di entrata in vigore del presente decreto si applica la disciplina di cui all’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, cosi’ come modificato al presente articolo.
4. All’articolo 1, comma 483, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole «53,9 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «157,0 milioni di euro».
5. All’onere derivante dal comma 4, pari a 103,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 42.
LA NOTA FIMMG