In G.U. n. 79 del 01/04/2021 è stato pubblicato il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 recante “Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.”
Il decreto, entrato in vigore il 1° aprile 2021 stabilisce, tra le altre misure contenute, all’art. 4, l’obbligo per “gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali di sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2.”.
Il decreto precisa che la vaccinazione, da praticare nel rispetto delle indicazioni e delle modalità previste, “costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative” ed è finalizzata a “tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell’erogazione delle prestazioni di cura e assistenza”.
L’obbligo è, dunque, orientato a garantire la sicurezza all’utenza nell’accesso alle cure.
Entro il 6 aprile 2021, le regioni devono ricevere dalle strutture interessate l’elenco dei propri dipendenti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza.
L’Ordine dei Medici di Salerno, in ottemperanza al suddetto art.4, c.3, ha trasmesso alla Regione Campania l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza al fine di consentire la verifica dell’avvenuta vaccinazione.
Nello stesso decreto, all’articolo 3 comma 1 (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARSCoV-2) si evidenzia: “Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale (di cui alle note di seguito riportate), verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV – 2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione”.
Note: Art. 589 CP: Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Art. 590 CP: Lesioni personali colpose: Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44
La circolare regionale
La nota OMCeO SA