Come prescrivere correttamente le cure termali.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 12 gennaio 2017 (LEA), all’articolo 20, norma così l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale:

  1. Il Servizio sanitario nazionale garantisce l’erogazione delle prestazioni di assistenza termale ai soggetti, inclusi gli assicurati dell’INPS e dell’INAIL, affetti dalle patologie indicate nell’allegato 9 al presente decreto, che possono trovare reale beneficio da tali prestazioni. Nel medesimo allegato sono elencate le prestazioni erogabili suddivise per tipologia di destinatari.
  2. L’erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di prestazionifatta eccezione per gli invalidi di guerra e di servizio, dei ciechi, dei sordi e degli invalidi civili, che possono usufruire di un secondo ciclo annuo per il trattamento della patologia invalidante.

La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 17 ottobre 2019 esprime l’intesa del recepimento dell’Accordo tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e Federterme per l’erogazione delle prestazioni termali per il triennio 2019 – 2021.

Al fine di risolvere le difficoltà operative per l’intero settore riguardanti la “ricetta dematerializzata” le Parti convengono di istituire un groppo tecnico di lavoro Regioni-Federterme, che possa produrre entro il 31 dicembre 2019 una bozza da sottoporre all’attenzione del tavolo tecnico tra Ministero dell’Economia, Ministero della Salute, Regioni, Sogei e Federterme per l’adozione della ricetta dematerializzata per la prescrizione delle prestazioni termali.

Come già precedentemente anticipato l’erogazione è garantita nel limite di un ciclo annuo di prestazioni. Un secondo ciclo di cure termali a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in riferimento a quanto chiarito dal Ministero della Salute con parere del 20 dicembre 2017 (LEA), è consentito per gli appartenenti alle c.d. “categorie protette” ex art. 57, comma 3, legge 833/78 (invalidi di guerra e di servizio, ciechi, sordi e invalidi civili), riferito alla specifica invalidità. Federterme segnala l’esigenza di risolvere la disparità di trattamento per la quale non è riconosciuta l’esenzione per questo secondo ciclo di cure unitamente alla necessità di prevedere un univoco codice nazionale di esenzione per gli aventi diritto. Il Ministero della Salute e le Regioni si impegnano a favorire l’adozione di una norma di interpretazione autentica/adeguamento per eliminare l’incongruità sopra segnalata.

L’Atto di Intesa. 2019-2021

Le tabelle con le patologie riconosciute e i relativi trattamenti concessi

L’elenco delle situazioni di difficoltà all’accettazione delle impegnative e relative soluzioni

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