Prescrizione di farmaci ed esami in dimissione ospedaliera. Un atto prescrittivo OBBLIGATORIO a garanzia della continuità di cura

A cura di: Mauro Marin

Fonte: UNIVADIS

Una dimissione ospedaliera prematura o in condizioni di non sicurezza per assenza di predisposizione della necessaria continuità assistenziale comporta una responsabilità penale per i medici in caso di danno al paziente, secondo la sentenza della Cassazione Penale n° 8254/2011 .

La presegnalazione dell’ospedale ai servizi sanitari territoriali di una dimissione protetta richiedente l’organizzazione di una assistenza socio-sanitaria domiciliare nei tempi utili concordati per una presa in carico in sicurezza nel cambiamento del contesto di cura è quindi un preciso dovere d’ufficio a tutela della salute degli assistiti.

Un ospedale non deve dimettere i pazienti senza la ricetta delle prescrizioni farmaceutiche necessarie a garantire la continuità terapeutica, costringendoli al disagio evitabile di recarsi dal medico di famiglia per la prescrizione, in particolare nel fine settimana in cui il medico curante non è in servizio o nel caso di farmaci prescrivibili solo con piano terapeutico dello specialista dipendente.

L’articolo 8 del decreto legge 347/2001 afferma che è dovere d’ufficio del medico ospedaliero munire il paziente di ricetta almeno per il primo ciclo completo di cure. Il comma 1c) infatti afferma che “per garantire la continuità assistenziale, la struttura pubblica fornisca direttamente i farmaci, limitatamente al primo ciclo terapeutico completo, sulla base di direttive regionali, per il periodo immediatamente successivo alla dimissione dal ricovero ospedaliero o alla visita specialistica ambulatoriale”». Disattendere questa disposizione appare perlomeno un’omissione d’atti d’ufficio da parte del medico e dei responsabili di struttura tenuti alla vigilanza, salvo che non causi anche un danno al paziente per l’interruzione della continuità terapeutica nel cambiamento di setting di cura.

E’ compito dell’Amministrazione ospedaliera e del direttore generale fornire ai dipendenti medici le disposizioni conformi alla normativa e vigilare sulla loro applicazione. Lo stesso nuovo codice deontologico 2014 all’art.6 afferma che il medico è tenuto a contrastare ogni discriminazione nell’accesso alle cure e all’art. 23 che deve garantire la continuità delle cure, la quale viene in concreto interrotta se il paziente è costretto a cercare un altro medico in altra sede per approvvigionarsi dei farmaci necessari subito dopo la dimissione ospedaliera.

L’omessa prescrizione per il primo ciclo di terapia in dimissione ospedaliera, l’omessa prescrizione specialistica necessaria di farmaci con piano terapeutico non prescrivibile dal medico di famiglia appaiono quindi omissioni d’atti d’ufficio dovuti e violazioni al codice deontologico segnalabili all’Ordine dei Medici e alla competenti Direzioni Sanitarie Ospedaliere che devono intervenire per evitare il ripetersi di comportamenti omissivi potenzialmente dannosi.

Va rilevato che il medico di medicina generale secondo l’ACN 2009 non è tenuto a trascrivere le prescrizioni del medico specialista se con ragioni fondate non le condivide, ma è sicuramente tenuto a garantire la continuità di cura necessaria al paziente secondo scienza e coscienza ai sensi dell’art.13-bis, anche e soprattutto quando la continuità di cura è messa in pericolo da omissioni di altri colleghi nel percorso assistenziale tra ospedale e territorio.

L’art. 49 dell’ACN 2009 per la medicina generale afferma infatti che :

  1. il medico di assistenza primaria, che ha cognizione di tutti i momenti della attività sanitaria in favore del proprio assistito, si prende cura della persona malata nell’accesso all’ospedale, può partecipare alla fase diagnostica, curativa e riabilitava, direttamente o mediante l’accesso al sistema informatico. Le aziende sanitarie locali hanno l’obbligo di porre in essere tutte le azioni atte a garantire al medico di fiducia la continuità della presa in carico della persona in tutti i momenti dei percorsi assistenziali nei servizi aziendali, territoriali ed ospedalieri. Le regioni istruiscono in modo analogo le attività delle Aziende ospedaliere.
  2. I Direttori generali di Aziende ospedaliere o di Aziende nel cui territorio insistono uno o più presidi ospedalieri, previo accordo tra loro quando necessario, sentito il Comitato aziendale di cui all’art. 23 e il Direttore sanitario, d’intesa col dirigente medico di cui all’art. 61, adottano pertanto, anche in ottemperanza al disposto dell’art. 15-decies del D.L.vo n. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, i provvedimenti regolamentari, comprensivi degli aspetti organizzativi, necessari ad assicurare:
  3. a) il dovuto accesso del medico di famiglia ai presidi ospedalieri della stessa azienda in fase di accettazione, di degenza e di dimissioni del proprio paziente;
  4. b) le modalità di comunicazione tra ospedale e medico di famiglia in relazione all’andamento della degenza e alle problematiche emergenti in corso di ricovero, anche mediante la messa a punto di idonei strumenti telematici ed informatici;
  5. c) il rispetto da parte dei medici dell’ospedale delle norme previste in materia prescrittiva dalle note AIFA, delle disposizioni in materia di esenzione dalla partecipazione alla spesa di cui al Decreto Ministeriale 329/99 e successive modificazioni e delle modalità di prescrizione previste dall’articolo 50 della legge 326/2003;
  6. d) il rispetto delle norme in materia di prescrizione diretta dei controlli programmati entro i 30 gg dalla dimissione e della esenzione per le indagini da eseguirsi in funzione del ricovero programmato.
  7. In particolare il Direttore Generale deve garantire che il medico di famiglia riceva dal reparto ospedaliero la relazione clinica di dimissioni contenente la sintesi dell’iter diagnostico e terapeutico ospedaliero nonché i suggerimenti terapeutici per l’assistenza del paziente a domicilio.
  8. Particolare attenzione sarà posta, ove le disposizioni regionali ed aziendali le prevedano, alla consegna da parte dell’ospedale delle confezioni terapeutiche, anche start, all’atto della dimissione ospedaliera, al fine di evitare la discontinuità terapeutica o il ritardato avvio di una nuova terapia.
  9. In caso di trasferimento dell’assistito presso il proprio domicilio in regime di dimissione protetta, ferme restando eventuali competenze del reparto ospedaliero in materia di assistenza diretta del paziente, il dirigente del reparto concorda col medico di famiglia gli eventuali interventi di supporto alla degenza domiciliare ritenuti necessari, anche nella prospettiva di passaggio del paziente in regime di assistenza domiciliare integrata o programmata.
  10. In ogni caso il medico di medicina generale nell’interesse del proprio paziente può accedere, qualora lo ritenga opportuno, in tutti gli ospedali pubblici e le case di cura convenzionate o accreditate anche ai fini di evitare dimissioni improprie con il conseguente eccesso di carico assistenziale a livello domiciliare.

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