La normativa vigente prevede che le assenze per malattie, anche di un solo giorno, devono essere documentate e non sia sufficiente a giustificare il lavoratore la semplice comunicazione di assenza (sent. corte di cassazione n.17898 del 22/08/2007). Le disposizioni stabiliscono inoltre che (art. 1 comma 149 della legge 30/12/2004, n. 311 che ha sostituito i commi 1 e 2 della l. 33/1980), l’onere della trasmissione del certificato malattia all’INPS permanga pure per le prognosi che non eccedano i tre giorni (per i quali, come è noto, non è dovuto il trattamento previdenziale, ma l’onere economico ricade sul datore di lavoro), tenuto conto anche dei riflessi che possono porsi nell’eventualità di successive ricadute. Secondo i criteri in atto inoltre, (punto 3- decorrenza dell’indennità di malattia – circ. INPS 147/96), la decorrenza dell’indennità di malattia viene computata dalla data di rilascio della relativa certificazione.
Certificazioni per i giorni precedenti con prognosi comprendente la data corrente
L’INPS ammette la possibilità di riconoscere, ai fini erogativi, la sussistenza dello stato morboso anche per il giorno immediatamente precedente a quello di rilascio della certificazione, purché sulla stessa risulti compilata la voce “dichiara di essere ammalato dal …”
Il criterio, valido anche per i certificati di continuazione e ricaduta della malattia, è da collegare unicamente alla facoltà, confermata con il d.p.r. 28/09/90, art. 20 (ACN), di effettuare la visita medica, richiesta dopo le 10.00, il giorno immediatamente successivo.
In relazione a quanto precedentemente affermato è stato chiarito che la particolare regola non va applicata quando la data riportata alla predetta voce retroagisce di oltre un giorno dalla data di rilascio, essendo nell’ipotesi, da escludere che la data stessa possa assumere il significato di indicazione della data di chiamata del medico.
Nelle situazioni sopra rappresentate le giornate anteriori alla data del rilascio, non valutabili sulla base di quanto sopra precisato, sono da considerare non indennizzabili.
Tanto vale sia per i certificati di inizio che di continuazione della malattia o ad altra consequenziale, relativamente ai quali per i motivi sopra descritti, la continuità fra i rispettivi periodi risulti interrotta. In tal caso, fermo restando il non riconoscimento, ai fini dell’indennizzabilità, delle giornate come sopra individuate, il periodo di malattia potrà essere ritenuto unico agli altri effetti quando l’eventuale interruzione tra i due periodi coincida con una giornata festiva (o sabato e domenica), salvo che non risulti trattarsi di episodi morbosi a sé stanti (circ. n.4377 del 6/08/1981).
Contrariamente a quanto previsto dalle disposizioni si osservano molti casi in cui è stato redatto un certificato medico con una data di inizio della prognosi (dichiara di essere ammalato dal …) di alcuni giorni anteriori alla data di rilascio del certificato (molto frequentemente nei casi in cui l’assistito dichiara il lunedì di essere ammalato dal venerdì). Questo comporta che il certificato medico sia da considerarsi anomalo per tutti i giorni antecedenti la data del rilascio con penalizzazione del lavoratore.
Il certificato è corretto solo se rilasciato nel giorno di inizio della malattia o, al massimo, anche per il giorno immediatamente precedente (se lo dichiara il lavoratore).
Nel caso di continuazione (c) della prognosi si è riscontrato che diversi certificati sono stati rilasciati con alcuni giorni di ritardo rispetto alla fine della prognosi precedente: il certificato è corretto solo se rilasciato nel primo giorno successivo al termine del precedente ed, in questo caso ovviamente, non si può far valere la dichiarazione del lavoratore di inizio malattia.
Nei casi di ricoveri ospedalieri e successivamente a questi, il medico curante, per l’eventuale periodo di convalescenza successivo, compilerà il certificato indicando la malattia come continuazione, riportando nelle note di diagnosi “successivo ad intervento/ ricovero …”
Certificati nei giorni prefestivi e festivi
Nelle giornate di Sabato (dopo le ore 10) e Domenica, nonché in tutte le giornate festive e prefestive (dopo le ore 10) lo studio rimane chiuso. Per tale motivo l’invio telematico retroattivo per una assenza avvenuta in una giornata festiva o prefestiva non è possibile. In questi giorni i lavoratori si devono rivolgere al servizio di Guardia Medica per il rilascio del certificato di malattia e per una prognosi massima di tre giorni.
Certificati per patologie esauritesi nel giorno precedente
Il sistema non accetta certificati per il giorno precedente quando il paziente sia già rientrato al lavoro. Li accetta invece se nella certificazione si comprende anche il giorno corrente. In pratica impedisce di giustificare l’assenza per un sol giorno quando la giustificazione è richiesta nella giornata successiva.
Si tratterebbe, infatti, di un’anomalia anche penalmente rilevante. Per tale motivo oggi la procedura non permette di generare certificati che non possono definirsi tali essendo ratifiche di fatti anamnestici.
La contestazione di anomalia inviata dall’INPS ai lavoratori con certificazione “non coerente”