Esclusione dall’obbligo di reperibilita’ alla visita fiscale: Obblighi del Medico di base

a Giunta regionale Tutela della Salute Regione Campania ha diffuso una circolare da parte dell’INPS riguardante: “L’ESCLUSIONE DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITA’ ALLA VISITA FISCALE: OBBLIGHI DEL MEDICO DI BASE”

È citato il decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 gennaio 2016 che prevede la facoltà del medico di base di segnalare nell’apposito campo della certificazione telematica i casi in cui il lavoratore possa essere esonerato dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale.

In particolare il decreto – all’articolo 1 – cita che:

LAVORATORI DIPENDENTI PRIVATI

Per quanto riguarda i lavoratori subordinati, dipendenti privati sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità coloro per i quali l’assenza è riconducibile a 2 cause:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita (corredate da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare).
  2. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta (pari o superiore al 67%).

 

LAVORATORI DIPENDENTI PUBBLICI

Al contrario sono esclusi dall’obbligo della visita fiscale e quindi dall’obbligo di reperibilità i dipendenti pubblici per i quali l’assenza dal posto di lavoro sia determinata dalle seguenti 3 cause (Cfr. DECRETO 17 OTTOBRE 2017, N. 206):

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa  di  servizio  riconosciuta  che   faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle  prime  tre categorie della Tabella A allegata al Dpr 834/ 1981 o a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso Dpr (dalla perdita degli arti a più gravi cronicità).
  3. stati  patologici  connessi  alla  situazione  di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67 per cento. Non sono più presi in considerazione infortuni sul lavoro con conseguenze minori.

Per poter beneficiare di tale esenzione, alla Pubblica Amministrazione deve essere presentata la necessaria documentazione formale relativa alle predette circostanze, accompagnata dal certificato medico di malattia che comprova la giustificata assenza dal lavoro del dipendente, e che deve contenere la causa di esenzione indicata negli appositi campi previsti sul certificato telematico.

Nella circolare è – naturalmente – stigmatizzata l’eventuale indicazione di esonero nel relativo campo della certificazione telematica da parte del MMG facendo appello a una “grande responsabilità” per la concessione di privilegi e per la messa in atto di aspetti discriminatori nei confronti di altri lavoratori, e conclude con un riferimento all’illecito penale di falso ideologico previsto dagli artt. 477-481 del codice penale, oltre che al codice deontologico (il medico può certificare solo ciò che ha direttamente constatato).

Incongruità rilevate da un monitoraggio della Direzione Generale dell’INPS sui certificati telematici di lavoratori dipendenti ha mostrato prevalentemente i seguenti errori:

Attribuzione del codice di esenzione I (invalidità) a carico di soggetti che non possedevano il requisito di invalidità uguale o superiore al 67%

Invio di certificazioni per lavoratori del settore privato con codice C (causa di servizio) previsto solo per i dipendenti pubblici.

LA CIRCOLARE REGIONALE

La circolare INPS numero 95 del 07-06-2016

Il DECRETO 11 gennaio 2016

LE LINEE GUIDA DI ATTUAZIONE ELABORATE DALL’INPS

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