In vigore dal 13 gennaio 2018 la nuova regolamentazione per le visite fiscali

Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre in funzione della riforma Madia e dei suoi decreti attuativi, entrerà in vigore dal 13 gennaio 2018. 

In sostanza:

La visita fiscale può essere richiesta, dal  datore  di lavoro pubblico (mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’Inps) o su iniziativa dell’INPS, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante assegnazione telematica della visita domiciliare ai medici incaricati.

Le  visite  possono  essere  effettuate  con  cadenza sistematica e ripetitiva (più volte per lo stesso periodo di malattia), anche vicine alle giornate festive e di riposo settimanale. 

Le fasce orarie di reperibilità non cambiano: 7 ore per i dipendenti pubblici (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e 4 per i privati (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.

Tre le esclusioni dall’obbligo delle fasce. Quando l’assenza è legata a:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. causa  di  servizio  riconosciuta  che   faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle  prime  tre categorie della Tabella A allegata al Dpr 834/ 1981 o a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso Dpr (dalla perdita degli arti a più gravi cronicità).
  3. stati  patologici  connessi  alla  situazione  di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67 per cento. Non sono più presi in considerazione infortuni sul lavoro con conseguenze minori.

Il medico dovrà redigere telematicamente, e trasmetterlo all’INPS, il verbale che deve contenere la  valutazione  medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro. Verbale che sarà messo a disposizione del dipendente sempre per via telematica. Il datore di lavoro potrà leggerlo grazie al servizio presente sul Portale dell’Inps.

Se il dipendente è assente al momento della visita, il medico fiscale rilascia un  invito  a visita ambulatoriale per  il  primo  giorno  utile  presso  l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio. Invito che sarà consegnato in base alle modalità decise dall’Inps.

Se invece il dipendete non accetta l’esito della visita, lo deve eccepire subito al medico che annota sul verbale il dissenso, sottoscritto dal dipendente che sarà subito invitato a sottoporsi  a  visita  fiscale,  nel  primo  giorno  utile, sempre  presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio.

Se il dipendente vuole rientrare al lavoro per guarigione prima della scadenza del certificato deve  richiedere  un certificato sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia o a un altro in caso però di assenza o impedimento assoluto  del primo.

IL DECRETO 17 OTTOBRE 2017, N. 206

Leggi anche: NORMATIVA UTILE INPS

Lascia un commento