Il decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 302 del 29 dicembre in funzione della riforma Madia e dei suoi decreti attuativi, entrerà in vigore dal 13 gennaio 2018.
In sostanza:
La visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico (mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’Inps) o su iniziativa dell’INPS, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante assegnazione telematica della visita domiciliare ai medici incaricati.
Le visite possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva (più volte per lo stesso periodo di malattia), anche vicine alle giornate festive e di riposo settimanale.
Le fasce orarie di reperibilità non cambiano: 7 ore per i dipendenti pubblici (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18) e 4 per i privati (dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19). L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Il controllo è in ogni caso richiesto sin dal primo giorno quando l’assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative.
Tre le esclusioni dall’obbligo delle fasce. Quando l’assenza è legata a:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che faccia ricomprendere la menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr 834/ 1981 o a patologie che rientrano nella tabella E dello stesso Dpr (dalla perdita degli arti a più gravi cronicità).
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67 per cento. Non sono più presi in considerazione infortuni sul lavoro con conseguenze minori.
Il medico dovrà redigere telematicamente, e trasmetterlo all’INPS, il verbale che deve contenere la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro. Verbale che sarà messo a disposizione del dipendente sempre per via telematica. Il datore di lavoro potrà leggerlo grazie al servizio presente sul Portale dell’Inps.
Se il dipendente è assente al momento della visita, il medico fiscale rilascia un invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio. Invito che sarà consegnato in base alle modalità decise dall’Inps.
Se invece il dipendete non accetta l’esito della visita, lo deve eccepire subito al medico che annota sul verbale il dissenso, sottoscritto dal dipendente che sarà subito invitato a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, sempre presso l’Ufficio medico legale dell’Inps competente per territorio.
Se il dipendente vuole rientrare al lavoro per guarigione prima della scadenza del certificato deve richiedere un certificato sostitutivo allo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia o a un altro in caso però di assenza o impedimento assoluto del primo.
IL DECRETO 17 OTTOBRE 2017, N. 206
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