Pubblicato il 26 luglio 2018, sul portale dell’INPS una guida semplificata sulla certificazione telematica e sulle visite mediche di controllo.
In tal maniera, l’Istituto risponde alle domande più frequenti dei cittadini, ma anche degli operatori della sanità fornendo indicazioni chiare e semplici sui passi da seguire quando, a causa di malattia, i lavoratori sono impossibilitati a recarsi a lavoro.
Per patologie che non richiedono accesso in ospedale o in Pronto Soccorso, la prima cosa da fare è contattare il proprio medico curante che ha il compito di redigere e trasmettere il certificato in via telematica all’INPS.
Nei casi di ricovero o accesso al Pronto soccorso, è obbligo della Struttura ospedaliera il rilascio della certificazione attestante il periodo di degenza e la eventuale successiva prognosi di malattia.
Certificato e attestato cartacei (l’attestato indica solo la prognosi, ossia il giorno di inizio e di fine presunta della malattia; il certificato indica la prognosi e la diagnosi, ossia la causa della malattia) sono accettati solo quando non sia tecnicamente possibile la trasmissione telematica.
Il lavoratore, ricorda l’Istituto, deve prendere nota del numero di protocollo del certificato e controllare l’esattezza dei dati anagrafici e dell’indirizzo di reperibilità per la visita medica inseriti. Può inoltre verificare la corretta trasmissione del certificato tramite l’apposito servizio sul sito INPS, inserendo le proprie credenziali (codice fiscale e PIN o SPID per consultare il certificato; codice fiscale e numero di protocollo per consultare l’attestato).
L’Inps riconosce la prestazione di malattia soltanto dal giorno di rilascio del certificato. Il medico per legge non può giustificare giorni di assenza precedenti alla visita. Solo se si tratta di certificato redatto a seguito di visita domiciliare, l’Inps riconosce anche il giorno precedente alla redazione (solo se feriale), quando espressamente indicato dal medico (indicazione di visita domiciliare).
Nel certificato il medico deve inserire (solo se ricorrono) l’indicazione dell’evento traumatico e la segnalazione delle “agevolazioni” per cui il lavoratore, privato o pubblico, sarà esonerato dall’obbligo del rispetto della reperibilità.
Le fasce di reperibilità per le visite fiscali
Le visite mediche di controllo possono essere disposte d’ufficio dall’Istituto o su richiesta dei datori di lavoro per i propri dipendenti. Le fasce di reperibilità cambiano tra settore privato e pubblico.
- I lavoratori privati sono tenuti a essere reperibili nelle fasce 10-12 e 17-19.
- I lavoratori pubblici, invece, nelle fasce 9-13 e 15-18.
Se il lavoratore risulta assente alla visita domiciliare viene invitato a recarsi, in una data specifica, presso gli ambulatori della struttura territoriale INPS di competenza. È comunque tenuto a presentare una giustificazione valida per l’assenza per non incorrere in eventuali azioni disciplinari da parte del datore di lavoro.
L’opuscolo: “Certificazione di malattia e visite mediche di controllo per i lavoratori privati e pubblici”