Sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo di telematizzazione del certificato di malattia

Già in un precedente articolo ci eravamo occupati dellʼobbligo dellʼinvio telematico del certificato di malattia allʼINPS, la cui mancata osservanza “costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare” (circolare numero 79 del 02-05-2017).

Ora, con un messaggio (numero 3459 del 06/09/2017) non pubblicato sul portale web dell’Istituto perché ad uso informativo per il personale interno, il Coordinatore Generale Medico  legale ed il Direttore Centrale Ammortizzatori Sociali dellʼIstituto Previdenziale ammettono come, riguardo alla certificazione medica di temporanea incapacità lavorativa per cui lʼIstituto ha già pubblicato circolari e messaggi operativi (in particolare le circolari n. 60 del 16 aprile 2010 e 113 del 25 luglio 2013), possano permanere alcune rare circostanze, connesse a motivazioni di tipo tecnico e/o procedurale, per le quali la trasmissione online della certificazione di malattia non risulti possibile.

Infatti, la circolare n. 4 del 18 marzo 2011 del Dipartimento della Funzione pubblica e del Ministero del lavoro, prevede che possa verificarsi il caso in cui “il medico non proceda all’invio online del certificato di malattia, ad esempio perché impossibilitato a utilizzare il sistema di trasmissione telematica, ma rilasci la certificazione e l’attestazione di malattia in forma cartacea; il lavoratore, allora, presenta l’attestazione al proprio datore di lavoro e, ove previsto, il certificato di malattia all’INPS (e non ad altro medico n.d.r.), secondo le modalità tradizionali (entro due giorni dalla data del rilascio, il lavoratore deve trasmettere il certificato all’Istituto previdenziale protocollandolo a mano o inviandolo mediante raccomandata AR , n.d.r.)“.

D’altra parte, nello stesso messaggio, si sollecitano gli operatori INPS ad acquisire “tempestivamente” i certificati cartacei al fine di una corretta disposizione delle visite mediche di controllo, dell’elaborazione statistica delle informazioni e, infine, per “la segnalazione automatica alle Autorità competenti della ricezione da parte dell’Inps dei certificati cartacei, inviati da medici del SSN o con esso convenzionati, al fine dell’eventuale esercizio di unʼazione sanzionatoria

È utile chiarire, ancora una volta, come ciascun medico SSN, DIPENDENTE o CONVENZIONATO, sia tenuto al rispetto della normativa (circolare n. 99/1996 e circolare numero 79/2017) e come, invece, alcuni colleghi ospedalieri demandino impropriamente questo onere ai MMG anche se non è previsto che il medico che visiti e indichi una prognosi, invii poi il lavoratore presso un altro medico per lʼinoltro del certificato costituendo, invece, lo stesso referto sanitario emesso, completo di prognosi, certificazione valida da protocollare da parte del lavoratore presso gli uffici dell’INPS.

Infatti, come recita la circolare n. 99/1996, “La regolarizzazione della certificazione, in caso di errori, irregolarità omissioni o inesattezze (ad esempio l’indicazione vaga di “riposo”), dovrà essere operata, tramite lʼinteressato (il lavoratore), dai medesimi redattori (cioè chi ha visitato e redatto il referto/certificato n.d.r.); in particolare non deve essere richiesta, come talvolta è stato lamentato, autonoma tempestiva certificazione del periodo come sopra documentato al medico di famiglia, che, tra lʼaltro, potrebbe anche non essere in grado di formulare, nel caso di specie, una corretta prognosi”.

Inoltre, sullo stesso sito dell’INPS, alla sezione domande frequenti sui certificati medici, si legge: “D: Il medico specialista è esonerato dall’invio telematico del certificato? R: Ogni medico che emette una prognosi è tenuto all’invio telematico del certificato di malattia. Il medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato ha ricevuto le necessarie credenziali. Gli altri medici possono comunque accreditarsi rapportandosi ai rispettivi Ordini dei Medici”.

Il Messaggio INPS 3459 del 06-09-2017

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