DL 29-06-22 apparecchiature sanitarie ai MMG

In data 29 luglio 2022 (pubblicato in GU Serie Generale n. 226 del 27 settembre 2022) il Ministro della Salute ha emanato un decreto recante il “Riparto delle risorse per il fabbisogno di apparecchiature sanitarie di supporto ai medici di medicina generale e pediatri di libera scelta”

Il fondo è pari ad € 235.834.000, ripartito in quota capitaria alle regioni, con l’esclusione della Province Autonome di Trento e Bolzano (per la tabella di ripartizione si veda l’articolo 1 del provvedimento). Esso è stato costituito (art. 1, comma 449, della legge n.160/2019) allo scopo di garantire il fabbisogno di apparecchiature di diagnostica di primo livello necessarie all’espletamento delle prestazioni di competenza dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, con la finalità di migliorare il processo di presa in carico dei pazienti, in particolare cronici e fragili, nonché di ridurre il fenomeno delle liste di attesa,

Le suddette apparecchiature, in coerenza con la riorganizzazione della sanità di territorio prevista nel PNRR e dal decreto ministeriale n. 77 verranno assegnate prioritariamente:

  • alle Case della Comunità hub;
  • alle Case della Comunità spoke;
  • agli spoke rappresentati dagli studi dei MMG e PLS;
  • alle aggregazioni di medicina di gruppo tenendo conto delle caratteristiche del territorio in modo da favorire la capillarità e l’accessibilità ai servizi in particolare nelle aree svantaggiate sul piano orografico, demografico e/o sociale.

Le apparecchiature di cui al presente decreto devono essere compatibili ed integrarsi con la Piattaforma nazionale di telemedicina e con i servizi di telemedicina previsti dalla Componente 1 Missione 6 del PNRR, nonché con il Fascicolo sanitario elettronico, e le prestazioni erogata dai MMG e dai PLS tramite tali apparecchiature nell’ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria di base.

Saranno le regioni a dover presentare al Ministero della Salute un piano pluriennale dei fabbisogni per l’utilizzo, anche parziale, delle risorse assegnate, che deve contenere: I) gli obiettivi di salute che si intendono perseguire; II) l’elenco delle apparecchiature che si intendono acquisire, comprensivo di descrizione e dei costi di acquisto, addestramento e di installazione; III) la modalità con la quale si intende acquisire le apparecchiature; IV) una relazione sulle modalità di impiego e sull’assetto organizzativo che si intende adottare per l’erogazione delle prestazioni assistenziali; V) i tempi di acquisizione e di messa in funzione/collaudo; VI) il piano regionale di formazione per i MMG e PLS; VII) il piano di manutenzione, assistenza e aggiornamento; VIII) gli indicatori di processo e di risultato specifici, individuati da un tavolo congiunto tra Ministero della salute e regioni entro novanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto.

In virtù di ciò le regioni, a fronte degli obiettivi di salute definiti dalla propria programmazione e dei modelli adottati e da quanto previsto dall’ACN del 30 ottobre 2020 procedono alla stipula di accordi integrativi regionali (AIR) con i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta.

Si tratta di un’opportunità di evidente interesse per le cooperative della medicina generale e della pediatria di libera scelta per proporsi alle regioni di riferimento quali spoke territoriali per l’erogazione di servizi di diagnostica di primo livello ovvero, laddove già in possesso di proprie apparecchiature, (soggette ad autorizzazione da parte delle aziende sanitariedicompetenza),dicontribuireallefinalitàdelpresentedecreto,secondole modalità definite nell’ambito degli AIR come espressamente previsto all’articolo 3 comma 4.

IL TESTO DEL DECRETO

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