Codice Terzo settore, ecco come sarà regolato il periodo transitorio

Arrivano le prime indicazioni dal ministero del Welfare. Il documento fornisce alcuni preliminari chiarimenti riferiti alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) per i quali sono già operativi i registri nazionali e/o locali

Arrivano le prime indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sull’applicazione nel periodo transitorio delle nuove disposizioni del Codice del Terzo settore (CTS) rivolte in particolare alle Regioni che saranno chiamate a rendere operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUN).
Il documento è disponibile sul sito internet del Ministero e fornisce alcuni preliminari chiarimenti riferiti alle organizzazioni di volontariato (Odv) e alle associazioni di promozione sociale (Aps) per i quali sono già operativi i registri nazionali e/o locali. Le Onlus, infatti, dovranno attendere le indicazioni dell’Agenzia delle Entrate cui spetta la gestione della rispettiva anagrafe. Il Ministero ricorda prima di tutto che fino all’entrata in funzione del RUN, l’iscrizione agli attuali registri continuerà ad essere regolata dalle vigenti disposizioni normative. Questo significa che in caso di costituzione di un nuovo ente, ai fini dell’iscrizione nel registro APS e ODV nel periodo transitorio, si dovranno seguire le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del codice (agosto 2017). Pur in mancanza di indicazioni operative da parte dell’Agenzia delle entrate questo stesso criterio varrà, molto verosimilmente, anche per tutti quegli enti che vorranno procedere all’iscrizione presso l’anagrafe delle ONLUS.
Per verificare la sussistenza dei requisiti utili per l’iscrizione nel nuovo registro le Regioni in questa fase dovranno seguire due diverse impostazioni tenendo conto della data di costituzione degli enti.
Quelli già costituiti al 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del Cts) avranno a disposizione 18 mesi di tempo per adeguare i propri statuti alla nuova disciplina. Pertanto, in questo periodo, la domanda di iscrizione all’istituendo RUN non potrà essere rigettata in caso di difformità con le norme del Codice, almeno fino alla fine di febbraio del 2019.
I nuovi enti, invece, dovranno adeguarsi da subito alle norme del codice ed in particolare alle disposizioni applicabili in via diretta ed immediata, a prescindere dalla operatività del Registro. Ad esempio in mancanza di quest’ultimo non sarà richiesto il rispetto degli obblighi di pubblicazione delle informazioni riguardanti l’ente (si pensi alla denominazione dell’ente, forma giuridica, sede legale, oggetto dell’attività di interesse generale etc..) o del deposito dei bilanci e dei rendiconti, inclusi quelli riguardanti le raccolte fondi. Inoltre non potrà essere utilizzata la procedura semplificata per l’acquisizione della personalità giuridica dal momento che è collegata all’iscrizione nel Registro ( art. 22 CTS).
Alcune disposizioni invece entrano in vigore immediatamente e richiedono specifici requisiti che dovranno essere previsti obbligatoriamente fin dal momento della costituzione dell’ente, come il numero minimo di soci (almeno sette) e la forma giuridica di associazione riconosciuta o non riconosciuta, richiesta espressamente dal Codice per l’iscrizione nella sezione ODV e APS del Registro Unico (artt. 32 e 35). Dal momento che si tratta di elementi immodificabili in caso di inosservanza di queste disposizioni gli enti non potranno sanare la violazione, con impossibilità di accedere al Registro.
Per tutti gli ETS scatta l’obbligo del bilancio di esercizio, che andrà redatto in forma ordinaria o semplificata a seconda delle dimensioni, indipendentemente dal deposito presso il RUN. Va detto che in realtà la modulistica necessaria non è ancora pronta (servirà un intervento del Ministero del lavoro), ma, come chiarito nel documento, questa mancanza “non esonera gli enti da tale adempimento”. Quest’ultimo cambia a seconda dell’ammontare complessivo delle entrate dell’ente. Se al di sotto dei 220mila euro sarà sufficiente presentare un prospetto semplificato sotto forma di rendiconto finanziario per cassa. Superato questo limite invece è richiesto un vero e proprio bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario e dalla relazione di missione con cui l’ente dovrà illustrare l’andamento economico e finanziario.
Il 1° gennaio 2019 sarà invece la data a partire dalla quale gli enti con entrate superiori a 100mila euro dovranno pubblicare sul proprio sito internet l’ammontare dei corrispettivi eventualmente attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.
Resta invece ancora facoltativo l’obbligo di adozione del bilancio sociale per gli enti di maggiori dimensioni (con entrate superiori ad un milione di euro) che, in attesa delle linee guida previste dall’art. 14 del Cts manca ancora delle indicazioni necessarie.
Da ultimo, bisognerà prestare attenzione anche alla corretta denominazione gli enti. Odv e Aps potranno ancora utilizzare i vecchi acronimi per l’iscrizione nei rispettivi registri. Per qualificarsi come Ets, invece, dovrà attendersi l’attivazione del Registro Unico nazionale, in un’ottica di trasparenza specie nei rapporti con i terzi legati, in particolare, ai maggiori vantaggi per chi dona a favore degli Enti del terzo settore.
Fonte: www.vita.it
www.avvocatosimonapelliccia.it

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