Il rilascio dei dati sanitari di un defunto ai familiari che ne facciano richiesta


La cartella clinica cartacea o informatica o il fascicolo sanitario rappresentano un atto pubblico in cui sono raccolte tutte le informazioni sulle condizioni di salute del paziente in cura.
La legislazione corrente prevede che il fascicolo sanitario, la cartella clinica o la documentazione sanitaria di un paziente deceduto possano essere richiesti dai parenti che ne esercitano il diritto riconosciuto.
Il medico o la struttura sanitaria non può omettere un atto ufficiale, reso nei limiti e nelle modalità consentite, rifiutando la consegna della documentazione sanitaria di un deceduto senza giustificato motivo.
Il Codice civile [1], la normativa sulla privacy [2] ed il Consiglio di Stato [3] riconoscono, come soggetti aventi diritto di accesso alla documentazione sanitaria del defunto, gli eredi legittimi del defunto.
Secondo il Codice civile [1], può richiedere la cartella clinica di un defunto soltanto un suo legittimario e, nello specifico: il coniuge; i figli naturali o adottivi; gli ascendenti (in mancanza dei parenti sopracitati); i discendenti dei figli naturali o legittimi In mancanza dei figli e del coniuge); gli eredi testamentari.
Se il parente defunto è un minorenne, ha diritto a richiedere la cartella clinica: il genitore del minorenne, chi ne esercita la patria potestà, il tutore o il curatore presentando autocertificazione, stato di famiglia o sentenza dell’autorità giudiziaria; ne ha diritto il genitore affidatario se il minore legittimario è in affidamento.
Il Codice della privacy [2] consente di accedere ai dati clinici di un defunto a chi ha un interesse proprio o agisce a tutela dell’interessato oppure per motivi familiari meritevoli di tutela, ritenendo che non sia compromessa la garanzia dei dati personali della persona deceduta. L’Autorità specifica che l’interessato (cioè il legittimario) ha il diritto ad accedere alla cartella clinica del defunto senza essere tenuto a fornire delle giustificazioni sui motivi di tale richiesta.
Il Consiglio di Stato [3] menziona nella sentenza n. 2866/2008 un semplice concetto: se in vita due parenti stretti hanno titolo ad intervenire in questioni così rilevanti come la salute di uno di loro quando è impossibilitato a farlo personalmente, a maggior ragione quando uno dei due viene a mancare l’altro ha il diritto di accedere a tutte le informazioni di carattere sanitario che riguardano la persona defunta.
Per quanto riguarda gli aspetti procedurali per richiedere la cartella clinica di un defunto, il parente legittimario dovrà rivolgersi al sanitario in possesso dei dati o all’ufficio competente della struttura sanitaria e compilare, contestualmente alla richiesta presentata per iscritto, un’autocertificazione attestante: la qualità di erede legittimo; il rapporto di parentela tra lui e il defunto; i dati anagrafici del paziente; la data di decesso; la sede in cui il paziente era al momento del decesso. Alla suddetta richiesta andrà allegata la fotocopia del documento di identità del richiedente.
Il tempi ed i costi:
di consuetudine, la consegna della cartella clinica di un defunto avviene dopo circa un mese presso le strutture sanitarie ed in tempi più brevi dai singoli professionisti, e prevede la corresponsione di un corrispettivo, in genere contenuto (orientativamente intorno ai 20 – 40 euro) anche se ogni struttura o professionista stabilisce il proprio onorario, che può aumentare se alla cartella si allega materiale iconografico come referti di Tac, risonanze, ecc. Questo importo non viene ritenuto una spesa sanitaria, quindi è applicata l’aliquota iva e non è detraibile.
[1] Art. 536 cod. civ.
[2] Art. 9 Dlgs. n. 196/2003 (Codice della privacy).
[3] Cons. Stato sent. n. 2866/2008.

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