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L’art.3 del Decreto ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017 prevede l’esclusione dall’obbligo di reperibilità nel caso di malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio che abbia dato luogo a menomazione unica o plurima ascritta alle prime tre categorie della Tabella A allegata al D.P.R. n. 834/1981, ovvero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto.
La disposizione riguarda l’esenzione dall’obbligo di reperibilità, non dalla visita medica di controllo, che può essere richiesta ed effettuata negli orari previsti dalla normativa vigente. In caso di assenza pertanto, i pazienti con i requisiti sopra descritti non sono sanzionabili.
Il medico fiscale che constati l’assenza del lavoratore, dovrà lasciare al familiare eventualmente presente nell’abitazione o depositare nella cassetta postale, se raggiungibile, l’invito a visita di controllo ambulatoriale nella sede INPS più vicina, poiché non ha alcun accesso al certificato medico di malattia telematico rilasciato dal curante.
Il dipendente interessato deve produrre al sanitario che rilascia il certificato la documentazione attestante la sussistenza di una delle sopra citate situazioni affinché il medico possa valutare se lo stato morboso in atto sia correlato all’evento accertato dalle competenti autorità (malattia dipendente da causa di servizio)e valorizzare, conseguentemente, il campo di interesse sul certificato telematico.
La segnalazione da parte del curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta successivamente, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
A seguito di notizie diffuse sul web circa le modalità di esonero dalle visite mediche di controllo domiciliari, molti lavoratori stanno chiedendo ai propri medici curanti di apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo.
A tal proposito, l’INPS sul proprio sito precisa che il codice “E” indicato nel messaggio 13 luglio 2015, n. 4752 è ad esclusivo uso interno, riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Qualsiasi eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non può evidentemente produrre alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità, rimanendo possibile la predisposizione di visite mediche di controllo domiciliare sia a cura dei datori di lavoro che d’ufficio.
Maria Parisi
Associazione Nazionale Medici di Medicina Fiscale