La motivazione del ‘divieto’ è presto detta: se hai preso una laurea, hai conseguito un’abilitazione e chiesto l’iscrizione a un Albo, le attività tipiche di quella professione non potranno mai essere considerate frutto di occasionalità. La questione è stata sviscerata nella risoluzione n. 41 del 15 luglio 2020.
Del resto – come puntualizza il blog Fisconews24, che ha approfondito il tema – con l’attuale regime forfettario chi ha una partita iva paga anche meno tasse, essendo tenuto a un’imposta sostitutiva del 5 per cento, invece del 20 per cento che viene trattenuto con le prestazioni occasionali. Peraltro quel 20 per cento è solo un acconto, visto che poi si dovrà fare il conguaglio Irpef e versare l’addizionale regionale e comunale.
NULLA CAMBIA PER LA PREVIDENZA
Dal punto di vista previdenziale nulla cambia. Il Regolamento del Fondo di previdenza generale dell’Enpam infatti parla chiaro: “Sono imponibili presso la Quota B i redditi, i compensi, gli utili, gli emolumenti derivanti dallo svolgimento, in qualunque forma, dell’attività medica e odontoiatrica o di attività comunque attribuita all’iscritto in ragione della particolare competenza professionale” (si veda l’articolo 3, comma 2).
In pratica tutte le attività riconducibili alla professione medica sono comunque soggette alla Quota B, indipendentemente da come siano state inquadrate dal punto di vista fiscale.
SPECIALIZZANDI E MEDICI IN FORMAZIONE
Indirettamente l’Agenzia delle Entrate offre anche una risposta definitiva alla domanda ricorrente “Gli specializzandi o i frequentatori dei corsi di medicina generale possono aprire partita IVA?”
La risposta evidentemente è sì.
La legge prevede infatti che “i laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione specifica in medicina generale, possono sostituire a tempo determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale ed essere iscritti negli elenchi della guardia medica notturna e festiva e della guardia medica turistica” (articolo 19, comma 11, legge 448/2001).
Se – come dice l’ultima risoluzione dell’Agenzia delle Entrate – per fare queste attività è necessario avere una partita iva, ne consegue che aprirla è legittimo.
QUANDO È POSSIBILE FARE PRESTAZIONI OCCASIONALI
In alcuni casi resta possibile comunque fare prestazioni in ritenuta d’acconto. “I professionisti – spiega il commercialista Michele Aquilino, cofondatore di Fisconews24 – possono compiere prestazioni occasionali, ma solo quando svolgono attività (purché realmente occasionali, sia chiaro) totalmente scollegate dalle attività tipiche del proprio Albo professionale”.
Per esempio un medico con il pollice verde potrebbe prestare la propria opera occasionale per risistemare un giardino. Attenzione però alle potature: se fatte con precisione chirurgica potrebbero rientrare tre le competenze mediche e richiedere l’apertura di una partita iva (no, tranquilli, questa è una battuta).
Fonte: ENPAM