La Legge 30/12/2020, n. 178 (legge bilancio), appena pubblicata in gazzetta ufficiale, ai commi da 481 a 484 dispone l’estensione dal 1° gennaio 2021 al 28 febbraio 2021 delle disposizioni previste dall’articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto Cura Italia (D.L. n. 18/2020), e cioè che il medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base delle certificazioni necessarie, possa indicare (quando non vi sia la possibilità di “lavoro in modalità agile”) un periodo (stabilito, come già citato in alto, fino al 28 febbraio 2021) di assenza dal lavoro per quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria, che sarà equiparato a ricovero ospedaliero, senza attingere al periodo di comporto previsto dal Contratto.
Per poter ricevere questo beneficio i lavoratori dipendenti pubblici e privati “fragili” in permanenza domiciliare fiduciaria devono essere in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali (e non dal medico di famiglia), attestante una condizione di rischio derivante da:
1) immunodepressione
2) esiti di patologie oncologiche
3) svolgimento di relative (alla patologia oncologica) terapie salvavita,
4) pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità (articolo 3, comma 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La medesima legge, inoltre, chiarisce e dispone che i lavoratori fragili “svolgono di norma – cioè in via prioritaria – la prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi vigenti, o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale anche da remoto”.
Si rammenta che il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva è equiparato a malattia. Il trattamento economico è dunque pari a quello previsto per degenza ospedaliera sulla base della normativa di riferimento. Ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia INPS viene erogata l’indennità di malattia ridotta ai 2/5, se non vi sono familiari a carico, e la relativa contribuzione figurativa. In aggiunta, il datore di lavoro erogherà quanto contrattualmente previsto. La norma vieta di monetizzare le ferie non fruite per assenza secondo le modalità descritte.
All’Art. 484, inoltre, la legge Bilancio:
1) sopprime la necessità di completare il certificato di astensione dal lavoro per quarantena “con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i), del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e di cui all’articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19”
2) rende validi i certificati di malattia trasmessi prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, anche in assenza del provvedimento di cui al comma 3 da parte dell’operatore di sanità pubblica.
Resta, in ogni caso, necessario il provvedimento del DdP, anche se non trasmesso all’INPS, dato che il MMG non è Autorità Sanitaria.
LA LEGGE BILANCIO 2021
GLI ARTICOLI 481/484
L’ ART. 26 MODIFICATO
L’ART. 26 ORIGINALE (cura italia d.l. n. 18-2020)
IL MESSAGGIO INPS
LE FAQ ESPLICATIVE PUBBLICATE DALL’INPS
LA NOTA ESPLICATIVA FIMMG NAZIONALE