Prestazioni ambulatoriali e diagnostiche per pazienti in dialisi

La regolamentazione delle prescrizioni di prestazioni per pazienti in DIALISI, è normata dalla delibera 329 Regione Campania,  per quanto riguarda le SEDUTE DIALITICHE:

La singola prescrizione (qtà 1) emessa dal gestionale in uso al MMG riportante il codice del catalogo regionale vale come prestazione ciclica, cioè utilizzabile per più sedute.

Le prestazioni cicliche per la dialisi indicate sul nomenclatore della Campania sono tutte quelle che vanno dal codice:

  • 150 39.95.1 Emodialisi in acetato o bicarbonato;

al codice:

  • 150 39.95.9 EMODIALISI – EMOFILTRAZIONE Tecnica mista;

per le quali necessita prescrivere qtà 1 per richiedere fino a n. 13 sedute (DPCM 12 gennaio 2017 – e all. 2 modalità erogative);
Nel caso in cui fosse necessario prescrivere ad un paziente prestazioni aggiuntive nel corso della terapia mensile, sarà necessario prescrivere un’altra ricetta, arrivando, in ogni caso, ad un massimo di 18 sedute di dialisi per lo stesso utente nel corso del mese.

e per i codici:

  • 150 54.98.1 DIALISI PERITONEALE AUTOMATIZZATA (CCPD); (prescrivere qtà 1 per richiedere fino a n. 30 sedute);
  • 150 54.98.2 DIALISI PERITONEALE CONTINUA (CAPD); (prescrivere qtà 1 per richiedere fino a n. 30 sedute);

Il medico cioè deve inserire il numero di cicli (1 ciclo) e il SAC in automatico in fase di erogazione consente di erogare il numero di sedute corrispondenti.

Per esempio: se il medico prescrive 39.95.1 con qta “1” l’erogatore può erogare da 1 a 13 sedute di Dialisi (l’equivalente, grosso modo, di tutte le sedute mensili; eventuali sedute supplementari devono prevedere la produzione di una nuova impegnativa).

ESENZIONE 023
Per quanto riguarda invece L’ESENZIONE dei soggetti affetti da insufficienza renale in dialisi, si ricorda che così come stabilito dal DM 28 maggio 1999, n. 329, successivamente modificato dal DM 21 maggio 2001, n. 296, l’esenzione per Insufficienza Renale Cronica (IRC) 023 prevede tre differenti modalità applicative con diverse prestazioni erogabili in regime di esenzione:

  1. per pazienti non in dialisi e per i quali non è indicato il trattamento dialitico
  2. per pazienti per i quali è indicato il trattamento dialitico (ma non ancora in dialisi n.d.r.)
  3. per i pazienti in dialisi

Per quanto riguarda i PAZIENTI IN DIALISI, l’esenzione 023 prevede che, secondo le condizioni cliniche individuali, siano EROGATE TUTTE LE PRESTAZIONI SANITARIE APPROPRIATE PER IL MONITORAGGIO DELLE PATOLOGIE DI CUI SONO AFFETTI E DELLE LORO COMPLICANZE, PER LA RIABILITAZIONE E PER LA PREVENZIONE DEGLI ULTERIORI AGGRAVAMENTI.

PER TALI PRESTAZIONI NON È DOVUTO IL PAGAMENTO DELLA QUOTA FISSA.

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