ASL Salerno: distribuzione per conto

L’incontro di giovedì 27 maggio 2017 con il dr. Ugo Trama (Responsabile della U.O.D. “Politica del Farmaco e Dispositivi” Regione Campania) è stato occasione di discussione, in un confronto sereno, costruttivo e propositivo, dei problemi interpretativi riguardanti il decreto 97 (Distribuzione Per Conto: DPC).

La serata è stata introdotta dal ringraziamento delle associazioni di volontariato della cittadella della Carità ai medici che si occupano di sostegno alle povertà ed ai bisogni.

La DPC Distribuzione per Conto 

Entrando nel merito il dr. Trama ha chiarito che la DPC è una prassi già consolidata a livello nazionale e che altrove già si cercano nuovi e diversi percorsi di risparmio per lo scopo etico della liberazione e riallocazione delle risorse verso altra spesa, ad es. le terapie innovative. Nella DPC, infatti, alcune specialità medicinali incluse nel Prontuario Ospedale Territorio (PHT) (Det. 29/10/2004 suppl. ord. G.U. n. 259 4/11/2004), sono acquistate mediante gare pubbliche regionali, con notevole risparmio rispetto a quanto previsto dal Prontuario Farmaceutico Nazionale (PFN), e dispensate, anziché dalla Farmacia Territoriale, dalle farmacie convenzionate, con gradimento dell’utenza, dietro compenso della somma di 6 € + iva per farmaco secondo contrattazione regionale.

La prescrizione 

Per quanto riguarda le modalità prescrittive, se la prima prescrizione avviene in struttura pubblica, quest’ultima è tenuta (in osservanza alla nota regionale 36982 del 09/02/2017 ed alla nota aziendale 45351/PG del 20/02/2017) ad erogare i farmaci occorrenti per un mese di terapia.

Al termine del mese i farmaci elencati nel decreto 97 (peraltro soggetto a variazioni) devono essere prescritti dal MMG con l’indicazione “Distribuzione Per Conto” (sigla DP inserita nelle caselle “tipo di ricetta” in basso al centro della ricetta rossa o in calce alla dematerializzata dal marzo 2020).

In pratica le softwarehouse elaborano una modifica delle “regole” perché in fase di stampa per i farmaci in DPC, di cui si è provveduto a indicare il solo principio attivo, si possa scegliere, guidati da una schermata bloccante, se stampare o meno la dicitura “DP” sulla “ricetta rossa” (o sulla dematerializzata dal marzo 2020).

Le ricette indicanti farmaci in DP non possono contenere prescrizioni per altri farmaci a carico del SSR.

Il numero di confezioni massimo per ogni singola ricetta non può eccedere quello bastevole per la terapia di 1 mese. Per i farmaci con confezionamento che coprono una terapia di 28 giorni, la prescrizione di due confezioni è ammessa una sola volta all’anno, così da coprire l’intero anno terapeutico.

Qualora si scelga di indicare il percorso verso l’erogazione in convenzione con aggravio di spesa (potendo in tal caso orientare anche verso la griffe), necessita motivare la scelta chiarendo se lo si fa per intolleranza, allergia o mancato funzionamento del farmaco erogato in DP (dopo aver compilato anche la scheda di segnalazione all’AIFA) o per scelte cliniche suffragate da lavori scientifici (n.b. dal 25/01/2018 il Plavix può usufruire del doppio canale di distribuzione come stabilito dalla nota del gruppo DPC regionale)

Anche molti farmaci attualmente in distribuzione diretta passano alla DPC essendo stata notata una fuga verso la farmacia convenzionata per non soddisfacente organizzazione della F. Territoriale.

Il nuovo percorso distributivo non determinerà un’interruzione della distribuzione e quindi della disponibilità dei farmaci con discapito dei pazienti.

Qualora ci sia carenza del farmaco in DPC presso i depositi aziendali, il gestionale informatico in farmacia inoltra automaticamente comunicazione all’ASL competente per territorio. La ASL a sua volta, entro le 24 ore, concede, mediante autorizzazione generata dal sistema informatico, l’erogazione in regime convenzionale del farmaco fino a diversa disposizione. Tale autorizzazione dovrà essere allegata alla ricetta SSR.

Piano Terapeutico (PT) e Modello Unico di Prescrizione (MUP)

Molti dei farmaci nel decreto richiedono la registrazione su piattaforma Saniarp attraverso la compilazione del MUP e particolarmente quelli che prevedono il Piano Terapeutico secondo le indicazioni AIFA.

Il MUP è la modalità in cui la regione Campania segue i movimenti prescittivi di alcune molecole a forte impatto economico e ne valuta l’appropriatezza. La compilazione dello stesso è obbligatoria per le terapie naive e solo “opportuna” per le terapie già avviate.

Per alcuni farmaci il MUP è di esclusiva pertinenza degli specialisti dei centri prescrittori individuati dalla regione. Per altri può essere compilato dal MMG.

Il Piano Terapeutico PT, invece, è una particolare prescrizione necessaria, prevista dall’AIFA, per alcuni farmaci (per patologie severe “specialistiche” e a forte impatto economico, per specialità di recente immissione in commercio, per segnalazioni di aumentato rischio) che limita la rimborsabilità alle sole condizioni cliniche supportate da evidenze scientifiche e che, teoricamente, da un punto di vista clinico, garantisce al paziente la continuità terapeutica Ospedale-Territorio,  assicurando, al contempo, l’appropriatezza d’impiego indirizzando le scelte terapeutiche del medico verso molecole più efficaci e sperimentate. Può essere redatto solo da Centri Specialistici autorizzati dalla Regione (Centri di riferimento). E’ una prescrizione farmaceutica intestata ad un singolo paziente e deve contenere: le iniziali, il codice fiscale ed eventualmente l’indirizzo del paziente, il nome del medico di famiglia; la diagnosi della malattia; il farmaco prescritto, il dosaggio, le modalità ed i tempi di assunzione; la durata prevista per la terapia (massimo 1 anno).

Le prescrizioni fuori regione e MUP non compilati dallo specialista

Per i farmaci prescritti fuori regione da centri SSN, IRCCS o grandi centri convenzionati, la prescrizione va prodotta regolarmente su ricetta rossa (o dematerializzata dal marzo 2020) in DP. Il MMG o, eventualmente ed in seconda istanza, la farmacia provvederà a regolarizzare la procedura trasmettendo su piattaforma Saniarp la prescrizione del centro non regionale.

Stesso discorso per MUP non presenti su SANI.A.R.P.:
il farmacista acquisisce la documentazione cartacea e la invia alla piattaforma regionale senza determinare un’interruzione della terapia del paziente (sempre se è realmente disponibile una documentazione, altrimenti necessita inviare il paziente a visita specialistica urgente per formulazione PT).

In generale non bisogna penalizzare il paziente se ci si trova in difficoltà. La prescrizione va fatta. Il farmacista provvederà a fare le eventuali successive verifiche e comunicazioni.

Per quanto riguarda invece la prescrizione del GH (ormone somatotropo), i pazienti che necessitano di tale prescrizione devono essere necessariamente indirizzati ai centri prescittori campani per la conferma della prescrizione che avverrà senza particolari difficoltà.

Le eparine nella DPC

Stabiliti i criteri generali di prescivibilità delle EBPM, con l’entrata in vigore della distribuzione per conto nella nostra Azienda, occorre precisare che, per le specialità medicinali a base di eparina calcica e sodica e per le EBPM dalteparina, enoxaparina, nadroparina, parnaparina, reviparina e bemiparina le indicazioni autorizzate all’impiego in PHT (Prontuario Ospedale Territorio) riportate in scheda tecnica (RCP) e rientranti nell’area della presa in carico e della continuità terapeutica H-T sono esclusivamente:

– profilassi della TVP dopo intervento ortopedico maggiore,
– profilassi della TVP dopo intervento di chirurgia generale maggiore.

Le restanti indicazioni in RCP delle molecole antitrombotiche non sono autorizzate all’impiego in PHT e appartengono all’area “T” (Territoriale) della cronicità e delle terapie a breve termine, con prescrizioni da parte dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta tramite il Prontuario Farmaceutico Nazionale (quindi fuori dalla DPC, in cui rientrano i soli farmaci in PTH, e prescrivibili su ricetta dematerializzata se il software lo permette).

A questa regola generale fa eccezione la specialità Fondaparinux per la quale sono inserite in PHT (Det. AIFA 6 febbraio 2007 G.U. gen. n. 41 19/02/07) tutte le indicazioni in scheda tecnica per cui il farmaco può seguire sempre, ai dosaggi stabiliti, il percorso della DPC.

Si rimanda, per semplificare, alla tabella riepilogativa già pubblicata altrove.

Le sanzioni

Per quanto riguarda le sanzioni per inadempienze o errori nella compilazione del MUP il dr. Trama ha rassicurato i presenti assumendosi la responsabilità in prima persona di intervenire personalmente in favore dei medici prescrittori se non c’è dolo.

Farmaci in dialisi 

Alcuni farmaci da praticare in dialisi (eritropoietina e ferlixit) non passano dallo studio del MMG seguendo il canale distributivo diretto dalla farmacia territoriale al Centro Dialisi. Quelli che, invece, offrono la possibilità di praticare eventualmente la terapia a domicilio anche se per comodità sono in genere somministrati in corrispondenza del trattamento dialitico (sevelamer, paracalcitolo, cinacalcet, levocarnitina ecc.), seguono il percorso della Distribuzione Per Conto e sono prescritti dal MMG.

L’ELENCO DEI FARMACI IN DPC DAL 01/02/2021

L’ELENCO DEI FARMACI IN DPC DAL 01/06/2020

L’ELENCO DEI FARMACI IN DPC DAL 15/04/2020

L’ELENCO DEI FARMACI IN DPC DAL 1º GENNAIO 2020

L’ELENCO DEI FARMACI IN DPC DAL 1º NOVEMBRE 2019

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