INPS: la guarigione anticipata va comunicata. Obbligo di trasmissione telematica

Preso atto del fatto che la maggior parte dei lavoratori omette la comunicazione di guarigione anticipata, con la circolare numero 79/2017, l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha chiarito quanto la data di fine prognosi riportata nel certificato telematico assuma un valore rilevante dal punto di vista amministrativo-previdenziale, conseguendone il dovere di segnalarne ogni eventuale variazione.

Come in caso di prolungamento dello stato morboso il lavoratore provvede sempre a farsi rilasciare uno o più certificati di continuazione, analogamente, in caso di guarigione anticipata è obbligo che egli chieda che il certificato in corso venga rettificato, in tal modo documentando correttamente il periodo di incapacità temporanea e la data di rientro al lavoro.

La circolare precisa che il certificato di malattia rappresenta, a tutti gli effetti, una domanda di prestazione, derivandone l’avvio della relativa istruttoria alla sola presentazione dello stesso, senza altra istanza.

Ne consegue che il lavoratore che si consideri guarito e voglia rientrare al lavoro in anticipo rispetto alla prognosi comunicata, ha instaurato uno specifico rapporto di natura previdenziale ed ha un obbligo di collaborazione e correttezza nei confronti dell’INPS da mettere in pratica rettificando telematicamente, rivolgendosi al medico curante, il certificato per la riammissione in servizio.

Allo stesso modo, per quanto riguarda il datore di lavoro, se il certificato ha una prognosi ancora in corso, non è concesso riammettere, in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, il lavoratore alla propria attività lavorativa.

«il mancato tempestivo aggiornamento – recita la nota – può indurre l’Istituto a ritenere che l’evento di malattia sia ancora in corso e ad inviare, ad esempio, inopportuni controlli domiciliari con derivanti oneri a suo carico. Emerge anche il rischio di erogare prestazioni non dovute, con conseguente necessità di attivarsi per recuperarne le quote».

Nel caso in cui emerga a una visita di controllo domiciliare e/o ambulatoriale la mancata o tardiva comunicazione della ripresa anticipata dell’attività lavorativa, sono comminabili sanzioni individuate in quelle già previste per i casi di assenza ingiustificata a visita di controllo. La sanzione, che nel caso di prima assenza è pari al 100% dell’indennità per un massimo di 10 giorni, sarà conteggiata fino al giorno precedente la ripresa dell’attività lavorativa perché quest’ultima viene considerata una dichiarazione di fatto di fine malattia.

Nella stessa circolare è poi  osservato che continuano inadempienze da parte di alcuni medici nell’invio delle certificazioni per via telematica. Si fa notare che “l’inosservanza degli obblighi di trasmissione telematica costituisce, oltre che una violazione della normativa vigente, anche una fattispecie di illecito disciplinare – salvo evidentemente i casi di impedimenti tecnici di trasmissione – per i medici dipendenti da strutture pubbliche o per i medici convenzionati.  Ai sensi dell’art. 55-septies del decreto legislativo n. 165/2001 e della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l’innovazione tecnologica, n. 1/2010, l’inosservanza, se reiterata, comporta per il medico il licenziamento o la decadenza dalla convenzione.

La circolare n. 99/1996 chiarisce, inoltre che l‘espressione letterale “curante” utilizzata dal legislatore e riportata nella circolare 79/17, attribuisce validità, ai fini erogativi, anche alle certificazioni rilasciate da medici diversi, ai quali l’assicurato si sia rivolto per motivi di urgenza ovvero comunque per esigenze correlate alle specificità’ della patologia sofferta.
La regolarizzazione della certificazione, in caso di errori, irregolarità omissioni o inesattezze, dovrà dunque essere operata, tramite l’interessato, dai medesimi redattori; in particolare non deve essere richiesta, come talvolta è stato lamentato, autonoma tempestiva certificazione del periodo come sopra documentato al medico di famiglia, che, tra l’altro, potrebbe anche non essere in grado di formulare, nel caso di specie, una corretta prognosi
Pertanto, si invitano le Strutture territoriali Inps che riscontrino situazioni di inadempienza, come sopra evidenziate, a segnalarle alle Aziende Sanitarie Locali per competenza”.

La circolare numero 79 del 02-05-2017

La circolare n. 99/1996 

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