Il lavoratore che non ha adempiuto l’obbligo, contrattualmente previsto, di segnalare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza per malattia, rischia il licenziamento per assenza ingiustificata nonostante lamenti che il mancato invio del certificato di malattia sia dipeso da motivi non attribuibili alla sua volontà: la trasmissione telematica, infatti, esonera il lavoratore dal solo invio della certificazione cartacea e non dall’avvisare l’azienda.
Tanto secondo quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, sezione lavoro, nella sentenza n. 15226/2016 sul ricorso proposto da una lavoratrice contro il licenziamento disciplinare intimatole dall’azienda.
La lavoratrice aveva evidenziato che il 30 agosto si era recata dal proprio medico di base, sostituito in quella circostanza da una collega, per ottenere un’ulteriore certificazione di malattia in prosecuzione di quella scaduta il 29 agosto. La sostituta aveva provveduto a trasmettere dal proprio domicilio al sito dell’INPS la certificazione di malattia riguardante il periodo indicato, ma tale certificazione non era mai pervenuta all’istituto, né risultava dagli atti, al di là di quanto riferito dal medico, alcuna prova del fatto che questi ne avesse tentato l’invio telematico.
Tali circostanze determinavano giustificazione al licenziamento in quanto, come previsto dall’art. 50 del CCNL relativo all’azienda, il lavoratore in caso di malattia ha l’obbligo di avvertire l’azienda entro il primo giorno di assenza e di inviare alla medesima, entro due giorni dall’inizio, il certificato medico (o il n. di protocollo) attestante la malattia o il suo prolungamento. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni l’assenza è considerata ingiustificata.
La previsione della trasmissione informatica del certificato di malattia direttamente dal medico del lavoratore all’INPS esonera, dunque, unicamente il prestatore d’opera dall’obbligo di inviare la certificazione cartacea, ma non esonera dall’obbligo, previsto contrattualmente, di avvisare dell’assenza l’azienda. Inoltre il lavoratore è tenuto a verificare che la procedura informatica abbia avuto esito regolare, eventualmente richiedendo il numero di protocollo telematico identificativo del certificato di malattia.
Il concetto di assenza ingiustificata, richiamato a fondamento del licenziamento, non riguarda, dunque, soltanto la mancanza di ragione giustificativa in senso assoluto, ma anche la mancata, rituale e diligente comunicazione al datore di lavoro dell’esistenza della malattia o del suo prolungamento, e la verifica del buon esito dell’invio telematico, atti che nel caso sono mancati.