Il Direttore Generale dell’Istituto di Previdenza, nel messaggio n. 1074 del 9/3/2018, fornisce istruzioni operative in caso di permanenza prolungata di pazienti presso le Unità operative di Pronto Soccorso.
In pratica, nel rammentare l’obbligo ai medici ospedalieri di certificare telematicamente, se possibile, o in maniera cartacea indirizzata all’INPS (e non ai Medici di Assistenza Primaria) se costretti da impedimenti nell’invio informatico, affronta la possibilità che per alcuni pazienti si renda necessaria la permanenza in pronto soccorso per periodi anche prolungati (due o più giorni), in questo caso va inoltrata la certificazione di ricovero. Qualora, invece, la degenza si esaurisca con dimissione del malato senza permanenza notturna presso la struttura, il certificato da produrre per gli aspetti dell’indennità INPS sarà quello di malattia.
Qualora anche a fronte di ospitalità notturna presso le unità operative di pronto soccorso non venga rilasciato il certificato di ricovero bensì di malattia, per consentire la corretta gestione dell’evento, il lavoratore è tenuto a fornire ulteriori elementi utili per l’istruttoria inviando alla Struttura territoriale INPS e al proprio datore di lavoro apposita documentazione dalla quale sia rilevabile la citata permanenza prolungata presso la struttura di pronto soccorso.
Inoltre è ribadita la necessità che nei certificati cartacei, se risultasse impossibile l’invio telematico (in cui non è possibile refertare con ambiguità), si ponga particolare cura nel riportare tutti gli elementi obbligatori previsti dalla legge con particolare riguardo alla diagnosi e alla prognosi e che la prognosi utile ai fini del riconoscimento dell’indennizzabilità della malattia non è la mera prognosi clinica, ma quella riferita all’incapacità lavorativa del malato e che dovrà essere espressa in tali termini.
Tuttavia, per non generare un eventuale disagio ai lavoratori, è opportuno che queste fattispecie siano valutate sotto il profilo medico legale dell’integrazione del rischio assicurativo dal medico dell’Ufficio medico legale territorialmente competente, che può eventualmente disporre un apposito accertamento domiciliare/ambulatoriale.
Solo qualora non siano perfezionati anche i requisiti amministrativi ritenuti essenziali (di cui alla circolare n. 99/1996) il certificato redatto non può produrre effetti assicurativi e va considerato nullo per anomalia insanabile.
Infine, per completezza, relativamente alle nuove procedure diagnostiche e/o terapeutiche complesse e integrate effettuate a livello ambulatoriale, si ribadiscono le indicazioni già fornite con il messaggio n. 3701/2008 cui si rinvia.